Legge in Piemonte, la SIRCA chiede risposte alla giunta regionale

Legge in Piemonte, la SIRCA chiede risposte alla giunta regionale

La giunta regionale del Piemonte ha definito gli indirizzi per la somministrazione a scopo terapeutico dei medicinali cannabinoidi recependo il decreto del ministero della Salute diventato effettivo a fine 2015. Pubblichiamo qui di seguito la lettera inviata al presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino ed all'assessore regionale della Sanità Antonio Saitta, dal dottor Francesco Crestani a nome del comitato direttivo della SIRCA, Società di Ricerca per la Cannabis Terapeutica.

cannabis prescrizioneAll'attenzione
Del Presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino
Dell’Assessore alla Sanità Antonio Saitta

Oggetto: indirizzi procedurali ed organizzativi per la somministrazione a scopo terapeutico dei medicinali cannabinoidi

Abbiamo appreso dal sito ufficiale della Regione Piemonte Piemonteinforma,
nonchè da organi di stampa, che sono stati definiti, su proposta dell’assessore Antonio Saitta, gli indirizzi procedurali ed organizzativi per la somministrazione a scopo terapeutico dei medicinali cannabinoidi in ambito ospedaliero, in strutture assimilabili o in ambito domiciliare, previa prescrizione di medico specialista o di medico di medicina generale. Tali indirizzi individuano un elenco di patologie ammesse alla prescrizione, elenco che sarebbe stato indicato dal ministro della Salute (dolore da sclerosi multipla o lesioni del midollo spinale resistente alle terapie convenzionali; dolore cronico il cui trattamento con antinfiammatori non steroidei o con farmaci cortisonici o oppioidi si sia rivelato inefficace; effetto stimolante dell’appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell’appetito in pazienti oncologici o affetti da Aids e nell’anoressia nervosa che non può essere ottenuto con trattamenti standard; effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali; riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette che non può essere ottenuta con trattamenti standard; effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per Hiv che non può essere ottenuto con trattamenti tradizionali).
Vogliamo espressamente ricordare che tale elenco è solo informativo, e non corrisponde affatto a una lista di indicazioni. Infatti, come risulta dall'allegato, la nostra Società aveva volto una domanda diretta a riguardo all'Ufficio Centrale Stupefacenti, che ha redatto il documento per conto del Ministero. Avevamo infatti osservato che, se solo si guardano le patologie ammesse dagli stati statunitensi che hanno promulgato leggi sulla cannabis medica, in tale elenco spicca l'assenza di:
Parkinson
Alzheimer
Epilessia
Chron
SLA
Epatite c,
e volendo esistono studi anche su disordine da stress post traumatico, insonnia, distonia, asma, prurito intrattabile, ADHD e varie altre malattie e disturbi.
In merito a questo, l'Ufficio Centrale Stupefacenti ci ha risposto che solo l'Agenzia Italiana del Farmaco è l'autorità nazionale competente per l'attività regolatoria dei farmaci in Italia, e che per la cannabis, non trattandosi di un medicinale registrato, ma di un principio attivo di origine vegetale da impiegare per le preparazioni magistrali estemporanee preparate in farmacia su prescrizione del medico, è improprio parlare di indicazioni.
Vorremmo altresì ricordare che Il ministero della Salute ha pubblicato in data 5.12.2013 una nota di chiarimento in merito alle modalità di prescrizione di preparazioni magistrali contenenti Cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture) o delta 9 –THC.
Le prescrizioni di preparazioni magistrali sono regolamentate dall'articolo 5 del D.L. 1 febbraio 1998, n. 23, convertito dalla Legge 8 aprile 1998, n. 94.
Ne risulta che le preparazioni magistrali di sostanze vegetali a base di cannabis possono essere allestite dietro presentazione di prescrizione medica non ripetibile.
Gli unici prodotti che possono essere impiegati attualmente per l'allestimento di tali preparazioni sono le sostanze vegetali esportate dall'Office for Medicinal Cannabis del Ministero della salute, del welfare e dello sport olandese.
Tali prodotti, denominati Bedrocan, Bediol, Bedrobinol,Bedica e Bedrolite sono regolarmente in commercio secondo quanto previsto dalle Convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti, in quanto oggetto di specifica autorizzazione dell'International Narcotics Control Board, INCB, ma sono sprovvisti di autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi delle direttive comunitarie in materia di medicinali ad uso umano. Non esistono quindi indicazioni terapeutiche autorizzate per tali sostanze vegetali, ai sensi delle direttive citate.
Per tutte le considerazioni svolte, chiediamo che la Giunta Regionale chiarisca la sua posizione al riguardo.
Restiamo in attesa di un Vostro riscontro,

Francesco Crestani, medico chirurgo, per il Comitato Direttivo SIRCA, Rovigo, 22-02-16

26 febbraio 2016
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