In Calabria è stata approvata la legge regionale sulla cannabis terapeutica

In Calabria è stata approvata la legge regionale sulla cannabis terapeutica

In Calabria il Consiglio Regionale ha approvato all'unanimità la legge regionale sulle "Modalità di erogazione dei medicinali cannabinoidi per finalità terapeutiche", che disciplina dunque l'erogazione di cannabis medica ai pazienti.

E' un passo in avanti fondamentale perché la Regione, insieme al Molise, era l'unica in cui non era stata implementata una legge in questa direzione. Restano fuori il Trentino Alto Adige, dove però sono presenti due delibere provinciali (a Trento e Bolzano) e la Valle D'Aosta dove non è presente una legge regionale ma il via libera alla cannabis terapeutica è arrivato all’inizio del 2016 tramite una circolare firmata dall’Usl per informare i medici sulla possibilità di prescrivere questi preparati, come previsto dal decreto del ministero dello Salute del 9 novembre 2015. Per avere una panoramica completa delle leggi e di come sono state implementate, potete leggere il nostro articolo dedicato alle varie leggi regionali sulla cannabis terapeutica.

Calabria, la legge regionale sulla cannabis

La proposta di legge sulla cannabis terapeutica era stata avanzata dal consigliere e capogruppo in Consiglio regionale per De Magistris Presidente, Ferdinando Laghi ed è stata sottoscritta da tuti i componenti della III Commissione regionale permanente, a partire dal presidente Comito che si è adoperato attivamente per migliorarne la formulazione e velocizzarne il percorso.

“Il voto unanime del Consiglio regionale – ha sottolineato Laghi dopo l'approvazione - scevro da ogni appartenenza politica, apporta ancor più valore ad un provvedimento che si propone di tutelare non soltanto il diritto alla salute dei calabresi, ma anche di eliminare odiose disparità e diseguaglianze tra chi finora ha potuto acquistare questa tipologia di farmaci e chi invece ne ha dovuto fare a meno per le proprie condizioni economiche, magari ricorrendo a iniziative illegali - seppur dettate dallo stato di necessità - correndo così rischi anche di natura giudiziaria”.

I riferimenti sono due: il primo al fatto che, in assenza di una legge regionale, i pazienti calabresi non avevano modo di poter ottenere cannabis medica a carico del sistema sanitario, il secondo ai pazienti che, senza poter aver accesso alle cure, avevano optato per l'autoproduzione, finendo spesso sotto processo. E' il caso ad esempio di Cristian Filippo che è stato assolto per aver coltivato due piante di cannabis per lenire i dolori della fibromialgia, dopo un processo in cui rischiava 6 anni di carcere.

Cannabis a carico del sistema sanitario regionale

Secondo la legge approvata in Calabria, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, i farmaci ed i preparati galenici a base di cannabis possono essere prescritti dai medici di Medicina Generale ed i pediatri di Libera Scelta abilitati ed iscritti agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, sulla base di un piano terapeutico redatto da medici specialisti, in ottemperanza agli impieghi terapeutici previsti dal DM 9 novembre 2015. Le patologie sono dunque quelle previste dallo stesso decreto, e quindi:

  • l’analgesia in patologie che implichino spasticità associata a dolore (a titolo di esempio, sclerosi multipla o le lesioni del midollo spinale) resistente alle terapie convenzionali;
  • l’analgesia nel dolore cronico (con particolare riferimento al dolore neurogeno) in cui il trattamento con antinfiammatori non steroidei o con farmaci cortisonici o oppioidi si sia rivelato inefficace;
  • l’effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito, causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV, che non possano essere ottenuti con trattamenti tradizionali;
  • l’effetto stimolante dell’appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell’appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell’anoressia nervosa, che non possa essere ottenuto con trattamenti standard;
  • l’effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali;
  • la riduzione dei movimenti involontari nella sindrome di Gilles de la Tourette.

La prescrizione deve accompagnare sempre il trasporto dei medicinali cannabinoidi, anche nel caso di trasporto da parte di soggetto delegato.

La Regione inoltre, al fine di assicurare l’applicazione omogenea sul territorio regionale delle disposizioni in essa contenute prevede di:

  • promuovere la massima riduzione dei tempi di attesa ed adeguate modalità informative;
  • diffondere tra gli operatori sanitari la conoscenza scientifica riguardo l’impiego terapeutico dei medicinali cannabinoidi.

Redazione di Cannabisterapeutica.info

21 ottobre 2022
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