Cannabis terapeutica e legalizzazione: l'opinione dell'avvocato Zaina

Cannabis terapeutica e legalizzazione: l'opinione dell'avvocato Zaina

Pubblichiamo qui sotto un articolo a firma dell'avvocato Carlo Alberto Zaina, patrocinante in Cassazione ed esperto in materia di cannabis, nonché avvocato di riferimento di Dolce Vita. Si tratta del parere dell'avvocato sul come dovrebbe essere disciplinata la cannabis terapeutica all'interno del disegno di legge sulla legalizzazione, per il quale sono iniziate le audizioni degli esperti alle Commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali.

cannabis-terapeutica-leggeSollecitato da alcune osservazioni in relazione ai profili terapeutici della assunzione di cannabis o di derivati di essa, vorrei svolgere alcune brevi considerazioni. Il testo del ddl n. 3235 ( il disegno di legge sulla legalizzazione, ndr) mi pare positivamente e giustamente tranciante sul punto della libertà d'uso terapeutico della cannabis.

Chiunque può detenere, infatti, un quantitativo indeterminato di sostanza (purchè ovviamente compatibile con le necessità terapeutiche) mostrando una certificazione e prescrizione medica. In merito alla coltivazione il discorso è più in fieri.
Ove, però, si addivenisse alla depenalizzazione di tale condotta, appare evidente che si dovrebbe, poi, concepire una specifica norma ad hoc, per allargare il contesto coltivativo ad un numero dei piante superiore a quelle previste usualmente, riconoscendo il diritto del malato all'autocoltivaizone.

Ad alcune persone non pare, però, sufficiente questa precisa e importante stabilizzazione, in quanto si reclama la libertà di cura e si contesta la circoscrizione dell'eventuale uso a specifiche patologie e non a tutte. Io credo che questo ragionamento tradisca un grosso equivoco e la confusione fra due concetti tra loro totalmente differenti: la detenzione libera di sostanze per l'uso terapeutico e la libertà di cura.

Io credo che sia necessario, per qualunque situazione, porre delle regole precise e chiare, pena il Far West.
I malati hanno un diritto costituzionale (io che credo direi divino) di potersi curare nel modo migliore possibile. E', peraltro, pacifico che non si può confondere il concetto di malattia con il concetto di benessere.
Dunque, io ritengo che si debba necessariamente individuare il maggior numero di patologie sulle quali la cannabis possa agire positivamente, allargando lo spettro attuale.

Ciò non significa, però, che si possa in maniera indiscriminata ritenere sussumibile sotto il concetto di uso terapeutico, qualsiasi sintomatologia soggettiva. Si corre, infatti, il rischio che sotto l'insegna della terapia, moltissime persone tentino di giustificare un consumo che di terapeutico non ha nulla.
Ed è un rischio che non si deve correre, pena lo svilimento del consumo terapeutico e la commissione di illeciti nella falsa prospettiva di una cura (i furbi ed i disonesti abbondano ovunque).

La nozione di libertà di cura comprende un concetto astratto e generico. Indubbiamente chiunque ha diritto di autodeterminarsi (in ossequio e con i limiti previsti agli artt. 32 Cost. e 5 c.c.). Questo diritto, però, a mio avviso incontra limiti di natura oggettiva, primo fra tutti, la obbiettiva efficacia del prodotto rispetto alla sintomatologia (giacchè se si tratta di patologia nulla quaestio perchè interverrebbe una certificazione medica).

Un minimo controllo deve, quindi, sussistere, non solo per la ragione - anche di natura processuale e penale - che ho esposto prima, ma anche perchè esasperando ed espandendo oltre modo questo diritto si verrebbe a creare una sorte di autorizzazione al ricorso alle tecniche più assurde e più infondate.

Chi lo propugna in relazione alla cannabis non tiene, in fatti, in debito conto la circostanza che vi sono tante altre diverse e distinte ipotesi curative in relazione alle più disparate sintomatologia, la gran parte prive di minime evidenze scientifiche.

Ciò che può valere come riconoscimento di utilità per la cannabis , può (sicuramente) non valere per altre tipologie di intervento pseudo terapeutico. La libertà di scelta di cura non può quindi costituire un indirizzo improntato ad una minima deregulation.

Carlo Alberto Zaina - patrocinante in Cassazione ed esperto di diritto in tema cannabis

30 maggio 2016
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